FUNZIONI DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
(C.T.P.A.)

Ogni Commissione tecnica provinciale per l’ambiente relativamente al territorio di propria competenza, esprime parere sui progetti, non rientranti nella competenza della Commissione regionale, per l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico, ovvero per la depurazione e il trattamento di acque, fanghi, liquami e altri rifiuti, ovvero di discariche; su ogni altro provvedimento di competenza di comuni o province, sottoposto al suo esame su iniziativa rispettivamente del comune o della provincia; l’idoneità delle aree per la realizzazione degli impianti di prima categoria, non previsti da strumenti territoriali o urbanistici; rinvia, quando lo ritiene motivatamente opportuno, l’espressione del parere alla commissione regionale; esercita ogni altra funzione a essa demandata da leggi e regolamenti, con particolare riferimento a quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 dalla deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all’art. 5 del Dpr 10 settembre 1982, n. 915.
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