INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA CHIMICA A PORTO MARGHERA
[Testo]
Il Ministero dell'Industria il Ministero dell'Ambiente il Ministero della Sanità il Ministero dei Lavori Pubblici la Regione del Veneto che partecipa al presente atto al mezzo di la Provincia di Venezia il Comune di Venezia l'autorità Portuale l'Unindustria di Venezia la Federchimica le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISI, e UIL (nazionali, regionali e provinciali) che partecipano al presente ' atto a mezzo di l'EniChem S.p.A. 1a EVC European Vinyls Corporation la Edison Terrnoelettrica la Atofina Italia la Crion la Sapio la Agip Petroli la Esso Italiana che parte éipa al presente atto a mezzo di la Api la Ausimont la Montefibre la San Marco Petroli la Decal la Agip gas la Ambiente S.p.A. l'Esercizio Raccordi Ferroviari che partecipa al presente atto a mezzo dì l'Ente Zona Industriale di Porto Marghera la Petroven premesso che:
stipulano il presente accordo di programma
in data 21 ottobre 1998 il Ministro dell'Ambiente, il Ministro dell'Industria, del Commercio, e dell'Artigianato, il Ministro dei Lavori Pubblici, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, l'Autorità Portuale di Venezia, le Parti Sociali e le Aziende sopra rappresentate, hanno sottoscritto a Roma, presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, un "Accordo di programma per la Chimica di Porto Marghera" (in appresso denominato "Accordo");
al punto 3.1 lettera b dell'Accordo sono individuate, tra le azioni di risanamento e tutela dell'ambiente, lo smantellamento degli impianti in dismissione, la messa in sicurezza e la bonifica dei siti "fermo restando che, per quanto concerne le modalità di intervento ed i limiti di accettabilità circa la contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee, si farà riferimento a quanto verrà definito nell'emanando decreto di attuazione del 1 comma dell'art. 17, del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22
per quanto riguarda le procedure di autorizzazione degli interventi per la tutela dell'Ambiente e lo sviluppo produttivo sostenibile del settore chimico il punto 4 dell'Accordo prevede la convocazione di apposita Conferenza di Servizi;
l'Accordo è stato approvato con DPCM 12.2.1999, che all'art. 3 recita 1a Giunta Regionale del Veneto approva con propria deliberazione il regolamento per il funzionamento della Conferenza di Servizi. Tale conferenza, sulla base di quanto previsto al punto, 4 dell'Accordo e delle disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 20.10.1998, n. 447, opera relativamente a tutte le autorizzazioni necessarie per gli interventi previsti nell'Accordo, compresi i pareri di competenza della Commissione di Salvaguardia per Venezia"
le norme tecniche e regolamentari attuative dell'art. 17 del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22, sono state adottate con DM 15.12.1999, n. 471, e riguardano, tra l'altro, anche le procedure per l'istruttoria e l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti di interesse nazionale, nelle diverse fasi progettuali, nonché delle misure di messa in sicurezza d'emergenza;
per esigenze di celerità e di efficacia del procedimento, conformi ai principi generali stabiliti dalla legge n. 241/1990 e dall'art. 4 del DPR 20.10.1998, n. 447,.si rende opportuno e necessario chiarire e precisare come le disposizioni sul procedimento di autorizzazione dei progetti di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale dettate dal citato DM 15.12.1999, n. 471 si coordinino con le procedure autonizzative di cui ?al punto 4 dell'Accordo medesimo, come richiamato dall'art. 3 del DPCM 12.2.1999;
a tale scopo è stato siglato, c/o il Ministero dell'Ambiente, il 7 giugno 2000, un protocollo d'intesa tra Ministero dell'Ambiente, Ministero dell'Industria, Regione dei Veneto, Provincia e Comune di Venezia che impegna i firmatari alla messa a punto di un Atto integrativo dell'Accordo che, tra le altre, assegni l'istruttoria dei progetti di bonifica dei siti interessati dall'Accordo alla Conferenza di Servizi e relativa Segreteria Tecnica attivata ai sensi dell'art. 3 del DPCM 12.2.1999, integrata dai soggetti previsti dal DM n. 471/1999;
in proposito, il Comitato di Sorveglianza del 31 luglio 2000 ha demandato agli Enti Locali la messa a punto di una proposta di tale Atto integrativo, da sottoporre al successivo esame del Comitato di Sorveglianza stesso;
le aziende firmatarie dell'Accordo hanno effettuato accertamenti sistematici sullo stato di compromissione dei suoli di cui al punto 3. 1 b dell'Accordo e nei termini previsti dal Comitato di Sorveglianza, sulla base di una griglia predisposta dal Comune, che sta provvedendo a vagliare i dati, anche proponendo le eventuali necessarie integrazioni. Le aziende inoltre hanno, sulla base di tali dati, effettuato la comunicazione di cui all'art. 9 del DM 471/1999;
Le medesime aziende, in data 29 giugno 2000, hanno concordato con la Regione del Veneto il Magistrato alla Acque e l'Autorità Portuale, la costituzione di un gruppo di lavoro, chiamato a verificare se il programma di sistemazione delle sponde dei canali industriali (già acquisito dal Comitato di Sorveglianza del 16 febbraio 2000) possa essere anche un intervento idoneo a contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto delle acque della laguna con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza o permanente secondo gli indirizzi del Master Plan (di cui alla successiva lettera 1) ed approvati dalla Conferenza dei Servizi. Il predetto intervento di contenimento costituisce altresì misura di sicurezza per i successivi interventi di bonifica che interessano l'intera area.
gli accertamenti sistematici sulla qualità delle matrici ambientali facenti parte degli ecosistemi terrestre e lagunare oggetto dell'Accordo, avviati ed in corso di esecuzione sulla base di una griglia predisposta dal Comune di Venezia, che sta provvedendo a vagliare i dati anche al fine di pianificare le ulteriori necessarie investigazioni di dettaglio, ed i progetti e le iniziative di recupero produttivo, occupazionale, di tutela ambientale e sanitaria sino ad oggi avviate nell'area oggetto dell'Accordo hanno evidenziato l'esigenza e l'opportunità di razionalizzare non solo l'iter istruttorio ma anche di definire in un contesto unitario i contenuti delle scelte strategiche di intervento relative ai diversi aspetti industriali, occupazionali, ambientali e sanitari;
il predetto obiettivo può essere conseguito attraverso l'elaborazione e l'approvazione di un apposito "Master Plan' che, nel rispetto della normativa vigente e delle finalità dell'Accordo sulla chimica di Porto Marghera, individui e cadenzi, con il vincolo delle esigenze di mantenimento e sviluppo delle attività produttive e di tutela ambientale e sanitaria, gli interventi nonché le priorità ed i tempi delle iniziative da assumere nel sito per attuare le scelte strategiche dell'Accordo medesimo;
convengono quanto segue:
Art. 1 Ambito di applicazione
1.Il presente Accordo integrativo si applica alle aree in disponibilità delle aziende firmatarie dell'Accordo per la chimica e di quelle eventualmente subentranti, nonché alle aree in disponibilità. di. altre aziende comprese nel perimetro dei siti di interesse nazionale che intendano aderirvi.
2.Gli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica godranno dei contributi pubblici, ai sensi della legge 426/98, nella misura massima prevista dall'art. 17, comma 6 bis del D. Lgs. n. 22/97.
Art. 2 Procedure
1.I Progetti preliminari di bonifica, messa in sicurezza permanente, bonifica con misure di sicurezza e di ripristino ambientale i relativi piani di caratterizzazione, nonché gli interventi e i progetti di messa in sicurezza di emergenza nelle aree di cui al precedente art. 1, sono approvati in sede di Conferenza di Servizi di cui all'art.3 del DPCM 12.2.1999, integrata con un rappresentante del Ministero della Sanità. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi tiene luogo del provvedimento di approvazione dei predetti progetti.
2.I progetti definitivi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e il ripristino ambientale sono approvati con il decreto ministeriale di cui all'art. 17, comma 14, del D. Lgs 22/97, sulla base delle conclusioni della Conferenza di Servizi di cui al comma l.
3.Per l'istruttoria dei progetti di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale la Conferenza di Servizi di cui al comma 1 si avvale della Segreteria Tecnica dell'Accordo, la cui composizione è integrata con i rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e dell'Istituto Superiore di Sanità.
4.Al fine di accelerare l'istruttoria, i progetti di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale sono trasmessi contestualmente all'Unità di Progetto di cui all'Accordo, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Ministero della Sanità, all'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e all'Istituto Superiore di Sanità.
Art. 3 Strategie
1.Al fine di orientare la redazione di progetti, coerenti ad un programma di riqualificazione ambientale dell'intera area interessata dall'Accordo, che abbia caratteri di generalità e coerenza e garantisca l'approntamento delle soluzioni più adeguate e tempestive, in ragione della specificità dei luoghi, il Comitato di Sorveglianza dell'Accordo provvede, entro diciotto mesi dall'approvazione del presente Accordo integrativo, ad adottare un master plan che individuerà:
oLe tipologie d egli interventi di risanamento ritenute tecnicamente ed economicamente praticabili applicando le migliori tecniche disponibili, garantendo comunque il mantenimento delle produzioni industriali e privilegiando gli interventi che favoriscono il trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica.
oLe modalità organizzative e le soluzioni tecnologiche per lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento dei materiali che dovranno essere sottoposti a bonifica.
oLa temporalizzazione degli interventi.
oLa valutazione di massima dei costi, della quale terrà conto il Ministero dell'Ambiente nella predisposizione dei programmi finanziari di cui al punto 3) dell'art. 1 della L. 426/98.
oI criteri per il monitoraggio dell'attuazione del master plan.
oI criteri per rendere coerenti gli interventi pubblici e privati di cui al punto 3.1 dell'allegato 1 dell'Accordo per la Chimica, nonché del Piano Direttore 2000.
Il master plan per il risanamento ambientale dell'intera area di Porto Marghera verrà elaborato e redatto da un gruppo di lavoro coordinato da Regione e Comune e composto da rappresentanti della Regione, del Comune, della Provincia, dell'ARPAV, dell'ANPA, dell'Istituto Superiore della Sanità del Magistrato alle Acque, dell'Autorità Portuale e dei Ministeri dell'Ambiente, dell'Industria, e della Sanità Per la elaborazione e redazione del master plan il gruppo di lavoro consulterà le Parti Sociali e si avvarrà, attraverso le forme che saranno individuate, della collaborazione dei rappresentanti delle Imprese firmataríe dell'Accordo. Al finanziamento della redazione del "master plan" provvederà la Regione con i fondi della Legge Speciale per Venezia. Il master plan sarà approvato, previa istruttoria della Segreteria Tecnica, dalla Conferenza dei Servizi di cui all'art. 2. ' In attesa del Master Plan, i soggetti pubblici e privati interessati procederanno comunque agli interventi necessari a evitare la diffusione degli inquinanti in laguna, tramite: la diaframmatura delle sponde; il completamento delle opere idrauliche periferiche finalizzate alla captazione delle acque; la realizzazione di un sistema di avvio alla depurazione delle acque raccolte; e/o altre misure di messa in sicurezza d'emergenza, ritenute necessarie in relazione alla specificità delle situazioni.
2.In attesa dell'adozione del master plan, i soggetti che intendano effettuare interventi edilizi o urbanistici sulle aree oggetto dell'Accordo devono procedere alla bonifica e ripristino ambientale delle aree medesime; sono esclusi da tale obbligo gli interventi di manutenzione ordinaria. Sono inoltre esclusi da tale obbligo gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportino scavi o comunque ulteriore utilizzo del territorio nonché tutte le opere, ivi comprese quelle di urbanizzazione primaria, che, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Segreteria Tecnica della Conferenza dei Servizi, non pregiudichino la successiva bonifica.
3.Al fine di individuare e sviluppare le migliori tecnologie di bonifica applicabili a Porto Marghera, potranno essere attivati, su richiesta di ciascuno dei firmatari del presente accordo o di Enti di ricerca di rilevanza nazionale e/o internazionale, dei programmi di "ricerca applicata" per Porto Marghera. Qualora tali programmi siano considerati meritevoli di finanziamento dal gruppo di lavoro per il Master Plan di cui al presente art. 3, che si esprimerà secondo le forme previste al punto 1 del presente articolo, i programmi stessi verranno finanziati attraverso un fondo costituito dal 2% degli importi destinati dai soggetti pubblici e privati ai progetti di bonifica via via approvati. Le modalità per l'erogazione di queste risorse e per l'utilizzo di questo fondo verranno stabilite con apposito regolamento dal Comitato di Sorveglianza.
4.I progetti di bonifica comprenderanno di norma anche gli interventi di riqualificazione paesaggistica; qualora i progetti non li prevedano una quota pari al 2% degli importi destinati dai soggetti pubblici e privati ai progetti di bonifica via via approvati confluirà in un fondo, da affidare al Comune di Venezia, per interventi con le medesime finalità.
letto, approvato e sottoscritto il 15 dicembre 2000